On line sul sito della Commissione europea un rapporto sulla comparazione delle normative antidiscriminazione nei 27 paesi EU, disponibile in lingua inglese: “Developing anti-discrimination law in Europe”. Il rapporto comparativo raccoglie e confronta tra loro tutte le leggi antidiscriminatorie in vigore nei 27 paesi dell’UE.
In esso sono state evidenziate le tendenze e le attività dei diversi stati membri per la trasposizione e l’implementazione delle direttive aeuropee anti discriminazione (2000/43/EC and 2000/78/EC).
L’UE possiede infatti alcune tra le norme antidiscriminazione più avanzate al mondo. La legislazione europea in materia si basa sul Trattato di Amsterdam il quale, introducendo l’art. 13 al Trattato istitutivo della Comunità Europea entrato in vigore nel 1999, ha conferito al Consiglio il potere di adottare “i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.
Vediamo un pò di storia della corrente direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) che tutela tutti i cittadini comunitari dalle discriminazioni per motivi di età, handicap, orientamento sessuale, religione o credo sul luogo di lavoro.
La direttiva sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE) vieta la discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica sul luogo di lavoro e in altri ambiti della vita quali l’istruzione, la sicurezza sociale, la sanità e l’accesso a beni e servizi.
Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000) ha sancito espressamente il diritto di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (art. 21).
Ma per le donne? Ancora il cammino è lungo ma qualcosa si muove in avanti. Ritorneremo in un prossimo post sull’argomento.